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Sent.C. Stato 03/11/1998, n. 1513

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1. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Legittima ex art. 13, 1° c., lett. a) D.L.vo 95/158 dopo la mancata presentazione di offerte regolari.
1. Dopo la mancata presentazione di offerte ammissibili cioè dopo la presentazione solo di offerte irregolari si può legittimamente ricorrere alla trattativa privata, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 158 che contiene disposizione identica a quella dell'art. 20, comma 2, della Direttiva C.E.E. 14 giugno 1993 n. 93/38 la quale appunto non prescrive alcuna particolare condizione per ricorrere alla trattativa privata qualora non siano state presentate offerte regolari.


[Dir. CEE/93/38 del 14 giugno 1993, art. 20, 2° comma; D.L.vo 17 marzo 1995 n. 158, art. 13, 1° comma, lett. a)][R=DLG15895,A=13]

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