Sent. C. Cass. 05/05/1998, n. 4526 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 05/05/1998, n. 4526

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Da veduta - Art. 907 Cod. civ. - Obbligo di rispetto - Esistenza, tra fondi, di intercapedine o costruzione di terzo - Irrilevanza - Condizione.
1. L'obbligo di costruire rispettando la distanza stabilita dall'art. 907 Cod. civ. dalla veduta diretta del vicino sussiste anche se tra i due fondi vi è un'intercapedine o la costruzione di un terzo, che non ne pregiudica però l'esercizio, perché tale norma non richiede che i predetti fondi siano confinanti, e perché tale obbligo viene meno soltanto se tra di essi vi è una strada o piazza pubblica.


(Cod. civ. art. 907)

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