Sent. C. Cass. 03/02/1998, n. 1047 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 03/02/1998, n. 1047

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme dei regolamenti comunali e piani regolatori - Carattere integrativo del Codice - Controversie - Obbligo di conoscenza ed acquisizione da parte del giudice. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Successione di norme edilizie - Norme meno restrittive - Applicabilità immediata - Limiti - Norme più restrittive - Inapplicabilità alle costruzioni già sorte.
1. Le norme dei regolamenti comunali edilizi ed i piani regolatori sono, per effetto del richiamo di cui agli artt. 872 e 873 Cod. civ. integrativi delle norme del Codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza o attraverso la sua scienza personale, o attraverso la collaborazione delle parti, o attraverso la richiesta di informazioni ai Comuni. 2. In caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina più restrittiva non è applicabile alle nuove costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possono considerarsi già sorte, mentre, nell'ipotesi di nuove norme meno restrittive, il principio dell'immediata applicabilità dello ius superveniens trova unico limite nell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità o non della costruzione, con la conseguenza che non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme e che siano consentiti dalla normativa sopravvenuta né, qualora la costruzione risulti illegittima anche alla stregua della disciplina sopravvenuta, ordinarsene l'arretramento in misura maggiore di quella necessaria ad assicurare il rispetto della nuova prescrizione.

1a. Ved. precedenti Cass. 2 febbraio 1998 n. 986R e 9 gennaio 1998 n. 141R; e nota 1a. a C. Stato V 9 dicembre 1997 n. 1487.R 2. Ved. Cass. 4 agosto 1997 n. 7185R.
(Cod. civ. artt. 872 e 873)

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