Sent. C. Cass. 04/08/1997, n. 7185 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 04/08/1997, n. 7185

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Successione di norme edilizie - Applicabilità immediata - Tranne che per costruzioni già iniziate.
1. Nel caso in cui dopo la concessione edilizia sopravvengano nuove norme sulle distanze tra edifici, o sulla loro volumetria od altezza, il costruttore deve conformarsi allo ius superveniens (art. 11 Disp. prel. Cod. civ.), salvo che la costruzione sia già iniziata, perché in tal caso, se la nuova disciplina è più restrittiva della precedente, non può esplicare efficacia retroattiva su situazione già consolidatasi.

1. Ved. Cass. 13 aprile 1995 n. 4267 R. Cod. Civ. - Pre leggi, art. 11, 1° comma: «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo».
Cod. civ. - Preleggi, art. 11

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