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Sent.Corte Cost. 30/12/1997, n. 447

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Offerte - L.R. Sic. 1985 n. 21 - Divieto di riconoscibilità dei partecipanti - Contrasto con artt. 3, 1° c., e 97, 1° c., Cost. - Insussistenza.
1. L'art. 34 bis, 5° c., L.R. Sic. 29 aprile 1985 n. 21, nel testo introdotto dall'art. 48 L.R. Sic. 12 gennaio 1993 n. 10 nella parte in cui dispone il divieto dell'inserimento nei bandi di gara di qualsiasi clausola che preveda modalità che possano comportare il riconoscimento preventivo dei partecipanti alle gare di appalto, anche nella fase di presentazione delle offerte, tende a rafforzare il divieto che incombe sull'ente appaltante ed i suoi impiegati di rivelare l'identità dei partecipanti alle gare fino all'apertura delle relative operazioni, ma non a precludere all'amministrazione la conoscenza di tale identità. Nei sensi ora indicati la questione di legittimità costituzionale della norma predetta, sollevata in riferimento agli artt. 3, 1° c., e 97, 1° c., della Costituzione, è infondata.

1. Costituzione italiana - Art 3, 1° c. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. - Art. 97, 1° c. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
(Cost. artt. 3, 1° c., e 97, 1° c.; L.R. Sic. 29 aprile 1985 n. 21, art. 34 bis, 5° c.; L.R. Sic. 12 gennaio 1993 n. 10, art. 48)

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