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Sent.C. Cass. 05/12/1985, n. 6109

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1. Professionista - Obblighi e responsabilità - Prova del cliente del danno subito.
1. In materia di responsabilità del professionista, è il cliente a dover provare di aver sofferto un danno per l'erroneità o l'inadeguatezza della prestazione professionale ricevuta; e la valutazione del giudice del merito circa la mancata prova di un rapporto di causalità fra il comportamento negligente del professionista ed il lamentato pregiudizio derivatone è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione.

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