Sent.C. Conti 28/11/1985, n. 1601 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 28/11/1985, n. 1601

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Partecipazione del direttore dei lavori - Non necessaria. 2. Appalti oo.pp. - Collaudo - Contabilizzazione di lavori non autorizzati - Condizioni. 3. Appalti oo.pp. - Collaudo - Ritardo - Vizio di legittimità - Esclusione. 4. Appalti oo.pp. - Collaudo - Discordanza fra contabilità e stato di fatto - Indagine e rettifica - Obbligo del collaudatore - Inosservanza - Illegittimità degli atti.
1. Il direttore dei lavori, se esercita funzioni rilevanti durante la esecuzione dell'appalto di opere pubbliche, in sede di collaudo ha il solo compito, unicamente agli altri soggetti diversi dall'appaltatore e dal collaudatore, di fornire chiarimenti e notizie eventualmente occorrenti; pertanto, non essendo richiesta la sua presenza ad substantiam, il processo verbale di collaudo e il conseguente decreto approvativo non sono illegittimi ove il collaudo stesso sia stato eseguito senza l'intervento del direttore dei lavori, il quale non abbia quindi firmato il relativo verbale. 2. L'art. 103 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 consente al collaudatore di ammettere in contabilità lavori non ritualmente autorizzati, compresi nei limiti delle spese approvate, purché riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dell'opera; pertanto, il vizio derivante dalla mancata preventiva autorizzazione viene sanato dalla successiva condotta della Commissione di collaudo che contabilizza i lavori stessi. 3. Il ritardo nell'esecuzione non costituisce un vizio di legittimità del collaudo e del successivo decreto di approvazione, rappresentando solo un inadempimento della P.A. che può legittimare l'appaltatore a chiedere i compensi fissati dall'art. 36 Cap. gentile. 4. Ai sensi dell'art. 101, 1° c., Reg. oo.pp. il collaudatore, ove rilevi una lieve discordanza tra la contabilità e lo stato di fatto, ha l'obbligo di approfondire le proprie indagini per poi rettificare, se del caso, il conto finale; pertanto, se dal processo verbale di collaudo non risulti osservato tale adempimento, consegue l'illegittimità del decreto approvativo della contabilità finale e del certificato di collaudo.

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