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Sent.C. Cass. 24/10/1985, n. 5232

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1. Appalti oo.pp. - Pagamento di acconti in corso d'opera - Obbligo contrattuale della P.A. - Inosservanza - Eccezione di inadempimento ex art. 1460 C.c. - Ammissibilità.
1. In tema di appalto di opera pubblica, e per il caso in cui l'amministrazione non provveda ad osservare gli obblighi contrattualmente assunti in ordine al versamento di acconti in corso d'opera, deve riconoscersi all'appaltatore la facoltà di sollevare l'eccezione d'inadempimento, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 1460 C.c., ove deduca o dimostri che detto inadempimento sia ascrivibile a dolo o colpa grave dell'appaltante, e quindi il diritto di sottrarsi, mediante tale eccezione, e semprechè quell'inadempimento presenti gravità idonea a compromettere il rapporto sinallagmatico fra le contrapposte prestazioni (anche se non giustificativa della risoluzione del contratto), ad una pretesa della controparte di prosecuzione od ultimazione dei lavori. L'indicato principio trova applicazione anche negli appalti soggetti al Capitolato generale approvato con D.P.R. 16/7/1962 n. 1063 (quali quelli stipulati dalla Regione siciliana, in forza dell'art. 9 della L. reg. 26/5/1973 n. 21), tenuto conto che la particolare normativa di cui agli artt. 33-36 di detto capitolato, contenente limitazioni di responsabilità in favore dell'amministrazione, riguarda i ritardi nell'adempimento dovuti alle caratteristiche proprie dell'apparato e dell'organizzazione della amministrazione medesima, o comunque alla complessità dei procedimenti attraverso i quali si realizza la sua attività, mentre non è operante nelle ipotesi di inadempimenti determinati da dolo o colpa grave, per le quali restano applicabili le norme di diritto comune, ivi incluso il citato art. 1460 C.c., con la sola eccezione dell'esclusione della presunzione di colpa del debitore o del sopra specificato trasferimento sulla parte creditrice dell'onere della prova.

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