Sent.C. Cass. 26/08/1985, n. 4533 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 26/08/1985, n. 4533

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Funzione - Richiesta dalla parte per eludere onere probatorio su essa gravante - Inammissibilità.
1. L accertamento peritale non può essere invocato dalla parte per sottrarsi all'onere probatorio cui essa è tenuta, attenendo l'indagine peritale unicamente alla valutazione dell'oggetto della prova, la quale dev'essere fornita dalla parte gravata del relativo onere, salvo che i dati costituenti l'oggetto della prova invocata non siano percepibili, per la loro intrinseca natura, dal profano o dall'uomo di normale diligenza e debbano perciò essere rilevati, con l'ausilio di particolari strumentazioni e/o di particolari cognizioni, dal consulente tecnico, il quale in tal caso adempie la duplice funzione d'individuare e valutare l'oggetto della prova. (Nella specie, si è ritenuto che la consulenza tecnica non potesse essere invocata per superare la soggettiva difficoltà della parte, gravata del relativo onere probatorio, a dimostrare l'epoca di costruzione di un pozzetto).

1. Ved. Cass. 21 febbraio 1970 n. 404[R=W21F70404].

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