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Sent.C. Cass. 28/01/1985, n. 488

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1. Progettazione e direzione lavori - Obbligazione rispettiva di risultato e di mezzi - Termini di decadenza e prescrizione ex art. 2226 C.c. - Applicabilità alla progettazione ma non alla direzione lavori. 2. Progettista-direttore lavori - Responsabilità solidale con l'appaltatore per danni provocati da loro concorrenti inadempienti.
1. Mentre nella obbligazione consistente nella progettazione di un edificio è ravvisabile una obbligazione di risultato, risolvendosi l'attività del professionista nel mettere a disposizione del proprio cliente un determinato bene avente un'autonoma utilità, nella direzione dei lavori di esecuzione dell'opera progettata va ravvisata, invece, un'obbligazione di mezzi, concretandosi essa in un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'edificio a regola d'arte e in conformità del progetto. Ne consegue che i termini di decadenza e di prescrizione di cui alla norma dell'art. 2226 C.c.; sono applicabili al contratto avente per oggetto la redazione del progetto e non anche a quello con cui viene conferito l'incarico della direzione dei lavori, neppure quando le due attività siano svolte dallo stesso professionista, in quanto nella direzione dei lavori manca il compimento dell'opus dalla cui consegna soltanto possono farsi decorrere i due suddetti termini. 2. Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimento a contratti diversi, intercorsi, rispettivamente, tra ciascuno di essi e il danneggiato, come nel caso del danno risentito dal committente di un'opera per concorrenti inadempienti del progettista-direttore dei lavori e dell'appaltatore, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido. Invero, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni o le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

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