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Sent.C. Cass. 26/01/1985, n. 401

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1. Ingegneri e architetti - Incarico professionale - Recesso del cliente - Diritti del professionista ex artt. 10 e 18 della Tariffa professionale - Deroga all'art. 2037 C.c..
1. In tema di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, l'art. 10 della L. 2 marzo 1949 n. 143 (tariffa degli ingegneri e architetti) diverge dalla disciplina comune di cui all'art. 2237 C.c., in quanto, pur non limitando l'incondizionato diritto di recesso da tale norma concesso al cliente, pone a suo carico un'obbligazione indennitaria ex lege, statuendo l'automatico aumento del compenso dovuto al professionista, nella misura del 25%. La norma del 2° c. dell'art. 10 configura invece una vera e propria obbligazione risarcitoria, consentendo al professionista di provare la colpevole condotta del cliente e di richiedere l'integrale ristoro del danno, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice è tenuto a valutare e liquidare il danno nella sua interezza non potendo limitare il suo esame al danno eccedente il predeterminato indennizzo, il quale resta assorbito nel risarcimento, ove risulti di entità minore del danno in concreto provato.

1. Ved. Cass. 11 gennaio 1984, n. 217.[R=W11GE84217]

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