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Sent.C. Cass. 11/12/1986, n. 7379

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Inizio delle operazioni - Relative comunicazioni alle parti - Omissione - Conseguenze. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Adesione del giudice alle sue conclusioni - Modalità e conseguenze.
1. La nullità della consulenza tecnica, per omissione della comunicazione alle parti dell'inizio delle operazioni, non può essere eccepita dopo la prima udienza successiva al deposito della consulenza stessa, ancorché in tale udienza sia stato richiesto e disposto un mero rinvio, in quanto l'art. 157, 2° c. C.p.c., secondo il quale la parte interessata ha l'onere di opporre la nullità (sanabile) nella prima istanza o difesa successiva, si riferisce a qualsiasi richiesta, ivi compresa quella rivolta a conseguire un semplice provvedimento ordinatorio. 2. Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, anche se non esamina particolarmente le contrarie deduzioni di parte che, benché non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte; le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio, già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 C.p.c.

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