Sent.C. Cass. 06/12/1986, n. 7263 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 06/12/1986, n. 7263

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1. Società di professionisti - Divieto di costituzione ex artt. 1 e 2 L. 1939 n. 1815 - Nullità dei contratti relativi - Limiti - Società che progettino impianti industriali complessi - Parziale abrogazione della norma - Legislazione sopravvenuta - Immediata applicabilità nei giudizi pendenti.
1. Il divieto di costituzione di società per azioni aventi ad oggetto l'espletamento di prestazioni riservate a professionisti iscritti negli appositi albi, quali quelle di progettazione e direzione della costruzione di opere civili di competenza degli ingegneri, che è posto dagli artt. 1 e 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815 ed implica la nullità dei contratti che vengano stipulati per la realizzazione di un siffatto oggetto sociale, deve ritenersi parzialmente abrogato nei riguardi delle società che progettino impianti mediante strutture industriali e complesse organizzazioni tecnico-amministrative, ovvero che svolgano attività di studio e progettazione richiedenti speciali competenze tecniche e scientifiche (nella specie, progetto di costruzione di un porto e progetto della ristrutturazione di un aeroporto), alla stregua delle sopravvenute disposizioni di cui all'art. 13 L. 2 maggio 1976 n. 183 (in tema di interventi straordinari del Mezzogiorno), all'art. 1 D.L. 30 gennaio 1979 n. 20, convertito in L. 31 marzo 1979 n. 92 (in tema di contenimento del costo del lavoro ed obblighi contributivi), ed all'art. 11 L. 12 febbraio 1981 n. 17 (in tema di potenziamento delle Ferrovie dello Stato); tali norme infatti, di immediata applicabilità anche nei giudizi in corso, nel prevedere la concessione di contributi ed agevolazioni, ovvero del conferimento di incarichi da parte delle Ferrovie dello Stato, anche in favore di società di progettazione munite dei connotati sopra specificati, esprimono la volontà del Legislatore di eliminare parzialmente il suddetto divieto, ancorché non espressamente e non in sede di nuova regolamentazione dell'intera materia.

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