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Sent.C. Cass. 30/10/1986, n. 6388

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1. R.C.T. - Obbligo di manutenzione delle strade - Responsabilità P.A. - Limiti.
1. Gli enti pubblici che hanno la gestione e l'obbligo di manutenzione delle strade non sono tenuti a realizzare, in ogni caso, tutte le strutture accessorie ad esse (canali di scolo delle acque, uniforme pavimentazione, banchine, ecc.), né tutte le misure cautelari possibili (muretti laterali, guard-rails, segnalazioni luminose ai bordi stradali, ecc.), dipendendo l'esigenza di adottare tali misure dalle caratteristiche e dalla natura di ciascuna strada ed in funzione di pericoli che possano costituire insidie imprevedibili. (La S.C., con riferimento al caso di specie, ha reputato esatta la statuizione del giudice del merito secondo la quale nelle strade comunali con fondo battuto ed inghiaiato non è necessaria una rigorosa e netta delimitazione fra carreggiata stradale e banchina).

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