Sent. C. Cass. pen. 05/08/1986, n. 17769 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 05/08/1986, n. 17769

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1. Società di professionisti - Costituzione - Reato, di natura istantanea (all'atto della stipula del contratto di società). 2. Società di professionisti - Costituzione - Divieto ex art. 2 L. 1939 n. 1815 - Limiti di applicazione - Ammissibilità di società per la messa a disposizione di strutture e mezzi.
1. Il reato di costituzione di società che abbia lo scopo di fornire prestazioni di assistenza e consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria ha natura istantanea; il momento consumativo è infatti rappresentato dalla stipula del contratto di società, ed i successivi adempimenti, quali l'omologazione e l'iscrizione nel registro delle imprese (previsti per la società per azioni ed a responsabilità limitata), hanno rilevanza in sede civile (cosiddetta fattispecie a formazione progressiva), ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, ma non per la configurabilità del reato in esame. (Applicazione in tema di prescrizione del reato). 2. L'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815 (disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza) vieta la costituzione di società che abbiano lo scopo di fornire prestazioni di assistenza e consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria; la normativa si riferisce esclusivamente all'esercizio delle professioni protette, cioè di quelle per le quali occorre l'iscrizione in appositi albi od elenchi, sulla base di titoli di abilitazione od autorizzazione che vengono accertati dalle Associazioni professionali (Ordini o Collegi) sotto la vigilanza statale; per non incorrere nel divieto legislativo, la società non deve avere come scopo l'espletamento dei compiti propri del professionista, ma soltanto quello di porre a disposizione di quest'ultimo un apparato di strutture e di mezzi; in tal modo egli, avvalendosi di detto apparato, può svolgere la sua attività in assoluta libertà ed avere con il cliente un diretto rapporto fiduciario, fondato esclusivamente sull'intuitu personae al di fuori di qualsiasi intervento della società medesima.

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