Sent. C. Cass. 12/04/1986, n. 2599 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 12/04/1986, n. 2599

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1. Appalti oo.pp. - Riserve - Tempestività - Onere dell'appaltatore - Anche per i fatti c.d. continuativi. 2. Appalti oo.pp. - Equo compenso - Clausola contrattuale di accollo dell'appaltatore di ogni rischio geologico - Valida.
1. Nell'appalto di opere pubbliche, l'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso all'esecuzione dell'opera, che l'impresa ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli, è espressione di un principio generale, e pertanto sussiste anche riguardo ai fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, rispetto ai quali il detto onere diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, da parte dell'Impresa, e questa disponga di dati sufficienti per segnalare all'Amministrazione le cause delle situazioni per essa pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale. L'accertamento del giudice di merito circa la tempestività in concreto delle riserve, in rapporto alla specifica natura dei fatti oggetto delle medesime ed al manifestarsi dei loro effetti pregiudizievoli, sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato. 2. E' valida la clausola di assunzione del rischio geologico da. parte dell'appaltatore (art. 1664, 2° c., C.c.), la quale non comporta alterazione della struttura e della funzione dell'appalto e non lo rende un contratto aleatorio ma produce solo un allargamento del rischio, senza che questo, pur così ulteriormente allargato, esorbiti dall'alea normale di questo tipo di contratto.

1. Conf. Cass. 15 dicembre 1982 n. 6911[R=W15D826911], 6 aprile 1982 n. 2102.[R=W6A822102]

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