Sent.C. Cass. 28/02/1987, n. 2161 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 28/02/1987, n. 2161

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1. Contratto - Appalto o vendita (di cosa futura) - Criterio distintivo - Prevalenza dell'attività lavorativa sulla fornitura del materiale (appalto) o viceversa (vendita).
1. Con riguardo all'ipotesi in cui la prestazione di una parte, dietro corrispettivo di un prezzo, consista sia in un dare che in un tacere, ai fini della distinzione tra appalto e compravendita di cosa futura, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale ovvero se, al contrario, sia questa a costituire l'oggetto principale del negozio, rispetto al quale l'attività lavorativa, di adattamento della cosa alle specifiche esigenze della controparte, assuma un rilievo accessorio e strumentale. Pertanto, ove la parte produce i beni oggetto del negozio non in base a singole richieste, ma in serie, secondo le ritenute, generiche esigenze di mercato, e procede poi alla fornitura degli stessi, prestando la propria opera per le modifiche necessarie alla loro messa in opera ed alla loro concreta utilizzazione, ricorre la figura di un contratto atipico e complesso con prevalenza degli elementi costitutivi della compravendita con la conseguenza dell'applicabilità delle norme che la regolano.

1. Ved. Cass. 29 marzo 1982 n. 1951, [R=W29M821951] 7 dicembre 1976 n. 4574[R=W7D764574], 12 gennaio 1972 n. 83.[R=W12GE7283]
C.c. artt. 1470, 1655

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