Sent.C. Cass. 03/12/1988, n. 6559 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 03/12/1988, n. 6559

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1. Appalti oo.pp. - Arbitrato - Domande dell'appaltatore - Proponibilità dopo la definizione della controversia amministrativa - Limiti - Omessa adozione o comunicazione delle determinazioni della P.A. in congruo termine - Ammissibile azione giudiziaria dell'appaltatore senza preventiva costituzione in mora della P.A.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. 10 dicembre 1981 n. 741, le disposizioni dettate dagli artt. 42, 44 e 47 del Capitolato generale approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per cui le domande dell'appaltatore volte a far valere pretese scaturenti dal contratto non sono proponibili davanti agli arbitri od al giudice ordinario se prima non si sia avuta la definizione della controversia in sede amministrativa, vanno applicate alla luce del principio generale, valido anche per il collaudo, che la Pubblica amministrazione è tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto delle norme dettate dagli artt. 1374 e 1375 C.c. e non può pertanto ritardare sine die le sue determinazioni paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, per cui, trascorso il tempo normalmente e ragionevolmente necessario in relazione alle effettive esigenze dell'esame valutativo, il non aver adottato alcun provvedimento denuncia per sé il rifiuto dell'Amministrazione ed il suo inadempimento e l'appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti senza necessità di mettere preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine.

1. C.c. - Art. 1183 (Tempo dell'adempimento); 1° c. Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. 2° c. Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza dei debitore che intende liberarsi. Art.1374 (Integrazione del contratto); Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede); Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
(C.c. artt. 1183, 13741 1375; Regolamento oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350[R=RD35095]; Capitolato generale oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 42, 44, 46, 47[R=DPR106362,A=42]; L. 10 dicembre 1981 n. 741[R=L74181]

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