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Sent.C. Cass. 16/11/1988, n. 6201

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1. Appalti - Pagamenti - Ritardo - Debito di valuta - Maggior danno ex 1224 C.C. - Calcolo forfettario in base al reddito presuntivo d'impresa.
1. In tema di determinazione del danno da ritardo nell'adempimento di una obbligazione di valuta ai sensi dell'art. 1224, 2° c., C.c., al fine dell'individuazione e quantificazione del danno verificatosi per effetto della svalutazione monetaria, è ammesso il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza, ma solo in stretta correlazione con le qualità e le condizioni della categoria di appartenenza del creditore che possono indurre a ritenere, secondo criteri di probabilità e normalità, quali sarebbero state le modalità di utilizzazione del denaro che avrebbero permesso di ridurre gli effetti economici, depauperativi dell'inflazione; pertanto, nel caso di creditore esercente attività d'impresa, il calcolo forfettario del danno può essere operato in relazione al reddito presuntivo d'impresa, che si presta ad essere ricostruito tenendo conto di vari elementi (quali il volume d'affari, il lucro mediamente ritrattone, il capitale investito, la necessità del ricorso al credito, il costo del denaro), per dimostrare il pregiudizio risentito dal creditore imprenditore per non aver potuto reimpiegare nel ciclo produttivo il denaro non versatogli tempestivamente.

1. Ved. Cass. 18 marzo 1987 n. 2722, [R=W18M872722] 8 agosto 1986 n. 4970[R=W8AG864970], 14 febbraio 1980 n. 1106.[R=W14F801106]
C.c. art. 1224, 2° c.

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