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Sent.C. Cass. 04/08/1988, n. 4839

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1. Vizi e difetti - Azioni del committente ex art. 1668 C.c. - Riduzione del prezzo o eliminazione dei vizi - Azione risarcitoria, non surrogabile alle precedenti, esperibile per danni non riparabili In forma specifica. 2. Vizi e difetti - Azione di riduzione del prezzo - La somma liquidata è rivalutabile.
1. Nel contratto d'appalto, in caso di difetti o difformità dell'opera, il committente può chiedere al giudice che i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall' art. 2931 C.c., oppure chiedere la riduzione del prezzo, riservandosi di eseguire per proprio conto le riparazioni necessarie; se dai difetti sono derivati danni non riparabili in forma specifica (per il ritardo, per mancato guadagno, per danni fisici a persone o cose, ecc.) e sussiste la colpa dell'appaltatore (presunta fino a prova) spetta al committente anche l'azione di risarcimento prevista dall'art. 1668, 1° c., C.c.; le predette azioni non sono surrogabili l'una con l'altra ed in particolare non è consentito ottenere con la domanda di risarcimento dei danni gli effetti dell'azione per eliminazione dei vizi, se questa non è stata proposta, e neppure è possibile pretendere sotto il profilo del risarcimento (quando non sussistano danni ulteriori, cagionati dall'opera difettosa) una riduzione del prezzo maggiore dell'entità del corrispettivo pattuito, salvo il diritto all'eventuale rivalutazione monetaria. 2. L'azione di riduzione del prezzo dell'appalto, prevista dall'art. 1668, 1° c., C.c. pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni prevista dalla medesima norma, è anch'essa un rimedio che tende a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale; pertanto, la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è perciò rivalutabile in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta.

1. Sulla non surrogabilità delle azioni di riduzione del prezzo o eliminazione dei vizi con quella risarcitoria, ved. Cass. 2 dicembre 1980 n. 6291, [R=W2D806291] 7 luglio 1972 n. 2266[R=W7L722266], 10 giugno 1968 n. 1825[R=W10G681825], 12 settembre 1966 n. 2360.[R=W12S662360] Sulla azione del committente per l'esecuzione dei lavori di riparazione da parte dell'appaltatore, ved. Cass. 29 maggio 1980 n. 3542, [R=W29MA803542] 26 febbraio 1979 n. 1264,[R=W26F791264] 14 marzo 1975 n. 964.[R=W14M75964] Sulle azioni del Committente ved. Cass. 19 febbraio 1981 n. 1036.[R=W19F811036] 2. Sugli interessi compensativi dovuti sulla somma rivalutata, ved. Cass. 2 dicembre 1980 n. 6291.[R=W2D806291]
C.c. artt. 1668 e 2931

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