Sent.C. Cass. 23/07/1988, n. 4747 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 23/07/1988, n. 4747

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1. Appalto - Obblighi e responsabilità - Inadempienze dell'appaltatore - Facoltà del committente ex art. 1668 C.c. di fissare un congruo termine per l'adempimento - Mancato esercizio - Applicazione delle norme generali sulla risoluzione e sull'inadempimento dei contratti - Ammissibilità. 2. Professionista - Obblighi e responsabilità - Inadempienze - Facoltà del committente ex art. 2224 C.c. di fissare un congruo termine per l'adempimento - Mancato esercizio - Applicazione delle norme generali sulla risoluzione e sull'inadempimento dei contratti - Ammissibilità.
1. e 2. Il rimedio concesso al Committente nel contratto d'opera dal 1° c. dell'art. 2224 C.c. e nell'appalto dall'art. 1668, 1° c., (entrambi riproducenti sostanzialmente il disposto dell'art. 1454 sulla diffida ad adempiere) di fissare un congruo termine rispettivamente al Prestatore d'opera e all'Appaltatore che non procedono all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni del contratto ed a regola d'arte, affinché si conformino a tali condizioni, ha carattere facoltativo, sicché, anche nel caso che non se ne sia avvalso, il Committente, qualora sussista la colpa del Prestatore d'opera o dell'Appaltatore, può valersi delle norme generali sulla risoluzione e sull'inadempimento dei contratti, ivi compreso l'art. 1460 C.c.

1. e 2. Si riportano qui i quattro articoli del codice civile citati nella massima. 1. Art. 1454 C.c. (Diffida ad adempiere). 1° c. Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. 2° c. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. 3° c. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto. Art. 1460 C.c. (Eccezione d'inadempimento). 1° c. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. 2° c. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede. Art. 1668 C.c. (Contenuto della garanzia per difetti dell'opera). 1° c. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento danno nel caso di colpa dell'appaltatore. 2° c. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto. Art. 2224 C.c. (Esecuzione dell'opera). 1° c. Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto te può fissare un congruo termine, entro il conformarsi a tali condizioni. 2° c. Trascorso il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
C.c. artt. 1454, 1460, 1668, 2224

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