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Sent.C. Cass. 03/02/1988, n. 1065

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1. Geometri - Albo professionale - Iscrizione - Divieto per impiegati ex art. 7 R.D. 1929 n. 274 - Inapplicabile ai dipendenti di Istituti di credito privato.
1. Il divieto d'iscrizione nell'Albo professionale dei geometri, di cui all'art. 7 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, riguarda gli impiegati dello Stato o delle altre Pubbliche amministrazioni (ove i rispettivi ordinamenti non consentano l'esercizio della professione), e, quindi, non è applicabile alla diversa ipotesi dei dipendenti degli Istituti di credito di diritto privato (nella specie, Banca popolare di Siracusa).


R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7; R.D.L. 12 marzo 1936 n. 63; D.L.vo 7 marzo 1938 n. 141, artt. 1 e 2; Dir. C.E.E. 12 dicembre 1977 n. 77/780; D.P.R. 27 giugno 1985 n. 350

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