FAST FIND : GP2888

Sent.C. Cass. 09/05/1987, n. 4288

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Nomina, in tempi successivi, di due o più consulenti - Loro differenti conclusioni - Adesione o dissenso del giudice - Obbligo di motivazione - Limiti.
1. Nel caso in cui nel corso del giudizio, vengano nominati in tempi successivi due o più consulenti tecnici d'ufficio, le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili tra loro, il giudice può seguire il parere dell'uno o dell'altro od anche discostarsi da tutti, purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti; in particolare, quando intenda uniformarsi al parere del secondo consulente, non può limitarsi ad una acritica adesione, ma deve, invece, valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste non siano state già criticamente esaminate nella nuova relazione peritale, nel qual caso soltanto sarà sufficiente accettare ragionatamente le conclusioni di quest'ultima, senza necessità di minuziosa ed analitica confutazione degli argomenti esposti nell'altra.

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