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Sent.C. Cass. 14/08/1986, n. 5058

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Attività - Comunicazioni alle parti - Inizio delle operazioni - Obbligatorietà - Successive operazioni da compiere in ordine all'espletamento dell'incarico - Ripetizione delle comunicazioni - Necessità - Esclusione.
1. Il consulente tecnico è tenuto a comunicare la data e il luogo d'inizio delle operazioni peritali alle parti onde consentire di presenziare alle operazioni stesse e di esercitare la relativa difesa, e ciò sia nel caso in cui il consulente abbia ricevuto l'incarico sia quando si tratti di rinnovazione di consulenza, ancorché disposta in grado d'appello. Tale comunicazione non è, invece, dovuta quando la data del prosieguo delle operazioni sia fissata dal consulente durante lo svolgimento di esse, incombendo alle parti, che a tali operazioni hanno il diritto di presenziare, accertare detta data.

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