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Sent.C. Cass. 13/04/1984, n. 2391

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Valutazione del giudice - Obbligo della motivazione - Osservanza - Condizioni.
1. Quando il giudice del merito mostra di volere fare proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, l'obbligo della motivazione deve ritenersi adempiuto ove il giudice stesso indichi le fonti del suo convincimento, mentre ogni diversa deduzione, ove non sia stata confutata esplicitamente, resta disattesa per implicito.

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