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Sent.C. Cass. 26/01/1984, n. 627

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Nomina di più consulenti tecnici - Ammissibilità. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Mancata comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali - Nullità relativa - Configurabilità - Condizioni - Sanatoria - Ammissibilità - Deduzione di tale nullità per la prima volta in Cassazione - Inammissibilità. 3. Consulenza tecnica d'ufficio - Valutazione del giudice - Obiezioni mosse dalle parti alla consulenza d'ufficio - Disposizione di una nuova consulenza da parte del giudice d'appello - Motivazione esplicita su dette obiezioni - Obbligo - Insussistenza.
1. Nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, è consentito al giudice di appello la nomina di più consulenti tecnici, in quanto il riferimento contenuto nell'art. 441 C.p.c., che prevede la nomina di « un consulente tecnico » in appello, ha riguardo all'organo tecnico che affianca il giudice e non alle persone fisiche che lo compongono. 2. L'omessa comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali costituisce causa di nullità della consulenza tecnica solo quando risultino in concreto violati i diritti di difesa delle parti. Tale omissione, comunque, dà luogo solo ad una nullità relativa, che risulta sanata se non è fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione e non può essere quindi sollevata, per la prima volta, in sede di legittimità, ove non sia stata proposta all'udienza di discussione davanti al giudice d'appello. 3. Il giudice di appello ha il dovere di motivare dettagliatamente quando avverso la consulenza d'ufficio, che intenda condividere, siano state mosse dalle parti argomentazioni critiche, tali da determinare, ove fondate, un giudizio diverso dal parere espresso dal consulente, ma non quando disponga nuova consulenza tecnica, e le obiezioni e documentazioni siano state sottoposte ed esaminate dai periti, così nominati in secondo grado, ed egli non si discosti dalle loro conclusioni.

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