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Sent.C. Cass. 04/06/1981, n. 3628

46001 46001
1. Consulente tecnico d'ufficio - Adesione del giudice al suo parere - Obbligo di motivazione del giudice - Condizioni. 2. Consulenza tecnica d'ufficio - Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente - Potere discrezionale del giudice - Mancato esercizio - Incensurabilità in Cassazione - Condizioni.
1. Il giudice del merito, che ritenga di aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, è tenuto a spiegare, in materia corretta ed esauriente, i motivi delle sue conformi conclusioni soltanto nel caso in cui le affermazioni contenute nell'elaborato peritale siano oggetto nella impostazione difensiva delle parti, di critiche precise e circostanziate, idonee, se fondate, a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella consulenza. 2. La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed il suo mancato esercizio è incensurabile in sede di legittimità quando la valutazione delle circostanze da accertare con tale mezzo d'indagine sia stata già effettuata nell'espletata altra consulenza, dalle cui conclusioni il giudice reputi di non dover dissentire.

Dalla redazione