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Sent.C. Cass. 07/09/1989, n. 3879

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1. Geometri - Dipendenti pubblici - Albo professionale - Iscrizione - Divieto - Condizioni - Contrasto con artt. 4, 35 e 41 Cost. - Insussistenza.
1. Con riguardo ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici, il divieto di iscrizione nell'albo professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di cui al R.D.L. 24 gennaio 1924 n. 103, recepite dal D.L.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, sulla ricostituzione degli ordini e collegi professionali), deve essere escluso quando, nei rispettivi ordinamenti di dette Amministrazioni od Enti, manchi una previsione d'incompatibilità con l'esercizio della professione; tale principio manifestamente non implica un contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., stante la non configurabilità di un'arbitraria diversità di trattamento del geometra libero professionista rispetto al geometra impiegato, e considerando altresì che la tutela costituzionale del diritto al lavoro non postula una rigida ripartizione delle varie attività lavorative fra categorie diverse, né richiede la difesa degli appartenenti ad una categoria da iniziative concorrenziali di soggetti ad essa estranei.


Cost. artt. 4, 35, 41; R.D.L. 24 gennaio 1924 n. 103; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7; D.L.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382

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