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Sent.C. Cass. 24/03/1987, n. 2849

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Finalità - Strumento di valutazione del giudice - Fonte oggettiva di prova - Condizioni.
1. La consulenza tecnica, se è generalmente disposta per fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti, può tuttavia costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche.

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