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Sent.C. Cass. 31/03/1990, n. 2629

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Natura e finalità - Fonte oggettiva di prova - Configurabilità - Condizioni - Diniego di ammissione - Censura - Specificazione dell'influenza della consulenza - Necessità.
1. La consulenza tecnica, se generalmente è disposta per fornire al giudice un ausilio per la valutazione di fatti già acquisiti, può tuttavia costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo col ricorso a determinate condizioni tecniche; tuttavia, la parte che denunzi la mancata ammissione di una consulenza tecnica (nella specie per accertare uno stato di incapacità naturale) deve specificare sotto il profilo del nesso causale come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata.

1. Conf. Cass. 7 aprile 1987 n. 3351R.

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