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Sent.C. Cass. 11/07/1990, n. 7208

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1. Appalti - Revisione prezzi - Presupposti - Variazione del costo della manodopera - Oneri assicurativi dell'Impresa - Rientrano nel costo.
1. A norma dell'art. 1664 C.c. il diritto dell'appaltatore alla revisione del prezzo dell'appalto è legato alla ricorrenza del presupposto che si verifichi una variazione del costo della mano d'opera o dei materiali, che abbia carattere di imprevedibilità, secondo un criterio di normalità, correlato alla figura dell'appaltatore medio, trovando tale regola applicazione a tutti gli aumenti intervenuti dopo la conclusione del contratto ed intendendosi la locuzione mano d'opera in senso ampio, suscettibile di far rientrare nell'ambito dei relativi aggravi di costo gli oneri di retribuzione degli operai e degli impiegati, nonché quelli per assicurazioni sociali e per vari contributi posti dalla legge a carico del datore di lavoro.

1. Conf. Cass. 5 marzo 1988 n. 2290,R; ved. anche Cass. 16 gennaio 1987 n. 292, R
C.c. art. 1664

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