Sent.C. Cass. 20/05/1991, n. 5679 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 20/05/1991, n. 5679

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1. Ingegneri e architetti - Architetto dipendente INPS - Divieto di esercizio della libera professione - Incarico professionale conferito ed espletato - Validità - Conseguente diritto al corrispettivo.
1. L'architetto, il quale sia dipendente dell'I.N.P.S., è soggetto al divieto di esercitare la libera professione, in forza del richiamo recettizio agli artt. 60 e segg. T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 contenuto nell'art. 8 L. 20 marzo 1975 n. 70 (con effetto abrogativo delle diverse disposizioni dettate da norme anteriori); peraltro, l'inosservanza di tale divieto ha influenza nell'ambito del rapporto di lavoro, implicando responsabilità disciplinare ed eventuale decadenza dall'impiego, ma non tocca la validità ed efficacia del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato in situazione d'incompatibilità (né quindi pregiudica il diritto al corrispettivo).

1. Conf. Cass. 14 gennaio 1985 n. 58.[R=W14GE8558] D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3
T.U., D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3,[R=DPR357] Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, artt. 60 e segg.; L. 20 marzo 1975 n. 70 [R=L7075]sul «Riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», art. 8, 3° c.)

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