FAST FIND : GP2339

Sent.C. Stato 06/04/1991, n. 452

45533 45533
1. Appalti oo.pp. - Gare - Direttiva CEE n. 71/305 - Recepita con L. 1977 n. 584 - Effetti diretti. 2. Appalti oo.pp. - Gare - Offerte anomale - Divieto di esclusione - Procedura di verifica ex art. 29 n. 5 Dir. CEE n. 71/305.
1. La direttiva comunitaria 71/305 in materia di gare per l'appalto di opere pubbliche, recepita con la L. 8 agosto 1977 n. 584, ha carattere di direttiva dettagliata, nonché natura di un vero e proprio regolamento; essa, pertanto, è idonea a produrre effetti diretti nei rapporti tra gli Stati membri destinatari ed i soggetti privati. 2. L'art. 29 n. 5 della direttiva comunitaria n. 71/305 nella parte in cui vieta l'esclusione d'ufficio dalle gare di appalto di lavori pubblici di talune offerte mediante un puro criterio matematico, obbligando l'amministrazione ad applicare la procedura di verifica in contraddittorio con la Ditta interessata, prevale sulla contrastante successiva normativa interna di cui agli artt. 4 D.L. 25 giugno 1987 n. 206, 27 luglio 1987 n. 302 e 25 settembre 1987 n. 393 ed all'art. 1 primo comma L. 25 novembre 1987 n. 478, cui non consegue la caducazione della norma interna incompatibile, ma soltanto l'obbligo del giudice e di ogni altro interprete di disapplicare il diritto interno ed applicare quello comunitario.


Dir. CEE 26 luglio 1971 n. 305; L. 8 agosto 1977 n. 584[R=L58477]; D.L. 25 giugno 1987 n. 206, art. 4; D.L. 27 luglio 1987 n. 302, art. 4; D.L. 25 settembre 1987 n. 393, art. 4; L. 25 novembre 1987 n. 478, art. 1, 1° c.[R=L47887]

Dalla redazione