Sent.C. Cass. 14/02/1991, n. 1522 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 14/02/1991, n. 1522

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1. Ingegneri ed architetti - C.N.P.I.A. - Pensione di vecchiaia - Riscatto a contribuzione ridotta di periodi coperti da altra previdenza - Spettano i miglioramenti ex L. 1981 n. 6.
1. La pensione di vecchiaia conseguita da un ingegnere ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 31 marzo 1961 n. 521 - che, in attuazione dell'art. 5 L. 4 marzo 1958 n. 179, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti, concedeva ai Professionisti ultracinquantenni la facoltà di riscattare a contribuzione ridotta annualità corrispondenti a periodi nei quali l'iscritto godeva di altro trattamento di previdenza - beneficia dei miglioramenti previsti dall'art. 25, 10° c., L. 3 gennaio 1981 n. 6, non essendo a ciò di ostacolo il disposto del dodicesimo comma di questo stesso articolo (alla stregua del quale i trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'art. 4 L. 4 marzo 1958 n. 179 e dell'art. 6, 2° c., L. 11 novembre 1971 n. 1046 non sono soggetti a rideterminazioni in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite), atteso che nell'ipotesi suddetta il pensionato non versa né nelle condizioni di cui all'art. 4 L. n. 179 cit. e degli arti. 5 e 16 D.P.R. 31 marzo 1961 n. 521 (relativi all'utilizzazione della ridotta contribuzione ai fini del conseguimento di pensione integrativa di altra percepita in virtù di una diversa forma di previdenza) né nelle condizioni di cui all'art. 6, 2° c., legge n. 1046 del 1971 «relativo all'ipotesi di utilizzazione dei ridotti versamenti - non avendo essi dato luogo a liquidazione di pensione - ai fini della corresponsione di un trattamento pensionistico in misura proporzionalmente ridotta in relazione agli anni di contribuzione risultanti al 31 dicembre 1971).

1. Ved. Cass. 12 aprile 1980 n. 2345[R=W12A802345], sui criteri per la liquidazione della pensione ad ingegneri e architetti che siano stati assicurati anche presso altri Istituti previdenziali, anche se per periodi solo parzialmente coincidenti.
(L. 4 marzo 1958 n. 179, artt. 4 e 5; D.P.R. 31 marzo 1961 n. 521, artt. 5, 16 e 18[R=DPR52161,A=5]; L. 11 novembre 1971 n. 1046, artt. 4 e 6R; L. 3 gennaio 1981 n. 6, art. 25)R

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