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Sent.C. Cass. 07/12/1991, n. 13209

45491 45491
1. Consulenza tecnica d'ufficio - Ricusazione - Obbligo del giudice di motivazione
1. La consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio nella disponibilità delle parti, ma espressione del potere del giudice, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità; tuttavia, il giudice, nel caso in cui, pur dipendendo la decisione della controversia dalla risoluzione di una questione tecnica, non abbia ritenuto di dover ricorrere all'ausilio di un esperto, deve dimostrare, con motivazione adeguata, d'aver potuto risolvere sulla base di correnti criteri tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, in quanto non può respingere l'istanza di ammissione della consulenza tecnica e ritenere non accertati i fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

1. Ved. Cass. 10 novembre 1988 n. 6055 R; Cass. 10 aprile 1986 n. 2497 R

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