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Sent. C. Cass. 29/11/1991, n. 12487

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Incarico ex art. 17, 1° c., o ex art. 23 lett. a) L. 1949 n. 143 - Diversità - Conferimento di entrambi al D.L. - Dovuto il maggior compenso. 2. Ingegneri e architetti - Onorario - Ritardato pagamento - Interessi di mora al tasso sconto B. Italia ex art. 9, 4° c., L. 1949 n. 143 - Eventuale maggior danno, ex art. 1224, 2° c., Cod. civ. - Va provato dal professionista.
1. In tema di onorari professionali degli ingegneri e degli architetti, gli artt. 17, 1° c., e 23 lett. a) L. 2 marzo 1949 n. 143, prevedono due incarichi distinti: quello della tenuta libretti di misura e dei registri di contabilità, normalmente affidato per il carattere più modesto della mansione ad un ausiliare di comune fiducia del committente e del professionista, e quello della misura e contabilità dei lavori, che specificamente spetta per la più elevata capacità professionale richiesta al riguardo al professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori; tuttavia, le disposizioni richiamate non escludono che, ove risulti che il direttore dei lavori abbia provveduto anche alla tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, gli sia dovuto il relativo compenso, che non può ritenersi assorbito nel compenso relativo al più elevato compito della misura e contabilità dei lavori. 2. Ai sensi dell'art. 9 della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (L. 2 marzo 1949 n. 143) gli interessi moratori per i crediti professionali sono ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, stabilito dalla Banca d'Italia, mentre nell'ipotesi in cui il professionista assuma di avere risentito, a causa dell'inadempimento del debitore, un danno in misura superiore ai predetti interessi legali, lo stesso deve dar prova, ai sensi dell'art. 1224, 2° c., Cod. civ., degli effetti economici, pregiudizievoli subiti per l'impossibilità di disporre delle somme dovute.

L'art. 1224, 2° c., Cod. civ. stabilisce che: «Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori».
L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 17, 1° c. e 23 lett. a)R Cod. civ. art. 1224, 2° c.; L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 9

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