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Sent.C. Cass. 18/11/1981, n. 12338

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1. Prevenzione infortuni - Macchinari non conformi ad art. 7 D.P.R. 1955 n. 547 - Divieto di costruzione e vendita.
1. La disposizione dell'art. 7 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 che vieta, tra l'altro, la costruzione e la vendita di macchine, di parti di macchine, di utensili e di apparecchi in genere destinati al mercato interno che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso, si applica non soltanto quando gli acquirenti svolgono un'attività alla quale sono addetti lavoratori subordinati (datori di lavoro), ma anche quando la vendita sia effettuata ai lavoratori autonomi che usano dette macchine personalmente, trattandosi di norma di carattere generale relativa agli obblighi dei costruttori e dei commercianti senza alcuna limitazione del suo ambito di applicazione ad una determinata categoria di acquirenti, bensì con finalità di tutela del bene primario dell'incolumità dei lavoratori, sia che questi svolgano attività alle dipendenze di terzi sia che esercitino attività in proprio.


D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, art. 7R

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