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Sent. C. Cass. pen. 30/04/1991, n. 10458

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1. Prevenzione infortuni - Responsabilità del preposto - Uguale a quella del dirigente e dell'appaltatore ex art. 4 lett. b) e e) D.P.R. 1955 n. 547 - Molto ridotta, ex art. 4 lett. a) D.P.R. cit.
1. In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, al preposto compete tutto quanto concerne la direzione e la sorveglianza degli operai che gli sono sottoposti, affinché dagli stessi non vengano eseguite operazioni e manovre avventati, dalle quali possono scaturire condizioni di pericolo, sicché, mentre per quanto riguarda gli obblighi contemplati dall'art. 4 lett. a) D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 le sue responsabilità sono molto ridotte rispetto a quelle che gravano sul dirigente o sul datone di lavoro, permangono invece nei suoi confronti gli stessi obblighi che incombono sui predetti norma dello stesso art. 4 lett. b) e c) D.P.R. n. 547 cit.

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