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Sent. C. Cass. 03/12/1994, n. 10401

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Apertura di sorgenti - Distanze ed opere ex artt. 891 e 911 Cod. civ. - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze.
1. L'apertura di sorgenti, quale legittima esplicazione del diritto di proprietà, deve essere effettuata non solo col rispetto delle distanze indicate dall'art. 891 C.c., ma anche con l'osservanza delle maggiori distanze e con l'esecuzione delle opere necessarie per evitare il pregiudizio ai fondi e sorgenti (art. 911 c.c.), con la conseguenza che, nel caso di dolosa o colposa inosservanza di queste maggiori distanze e cautele, il proprietario che ha eseguito le opere assume la responsabilità (extracontrattuale) dei danni arrecati (ai sensi dell'art. 2043 C.c.) e non il mero obbligo di pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 912 C.c., che si riferisce alle estrazioni ed utilizzazioni dell'acqua legittimamente eseguite nell'esercizio del diritto di proprietà e non ha, quindi, natura risarcitoria ma solo funzione di corrispettivo da liquidare con criteri equitativi in modo da compensare gli opposti interessi.

1. Conf. Cass. 5 aprile 1975 n. 1219[R=W5A751219], 7 novembre 1974 n. 3400[R=W7N743400]. 1a. Ved. nota 1a. a Cass. II 20 ottobre 1994 n. 8573R.
Cod. civ. artt. 911 e 912, 2043

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