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Sent. C. Cass. 03/12/1994, n. 10395

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Zone sismiche - Regione Sicilia - Piano comprensoriale - Distacco minimo tra le costruzioni e non dal confine - Principio della prevenzione - Applicabilità. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Principio della prevenzione - Effetti.
1. L'art. 18 del Piano comprensoriale n. 6 delle zone terremotate, approvato con L. reg. 3 febbraio 1968 n. 1, fa obbligo di rispettare un distacco minimo di mt. 20 fra le costruzioni, ma non impone un distacco minimo dal confine per le costruzioni che sorgono su fondi finitimi; pertanto, anche in dette zone sismiche trova applicazione, sia pure in forma attenuata, il principio della prevenzione (artt. 873 e 875 C.c.) in base al quale colui che costruisce per primo ha facoltà di farlo ad una certa distanza dal confine, oppure sul confine o, infine, ad una distanza minore, con la conseguenza che se sceglie la prima soluzione ponendosi esattamente a metà della distanza prevista dalla legge o dalle norme regolamentari locali, impone al vicino che voglia anche lui costruire di osservare eguale distanza; negli altri due casi invece il preventivo può costruire la propria fabbrica in aderenza od in unione a quella di preveniente; nel terzo caso, il preveniente può subire anche l'espropriazione del terreno fra edificio e confine, se il vicino non intenda arretrarsi di quanto occorre per lasciare alle costruzioni l'intervallo ritenuto congruo. 2. In tema di distanze legali nelle costruzioni, il principio della prevenzione comporta che il preveniente, il quale abbia scelto per la sua costruzione tra le facoltà consentitegli dallo stato di inedificazione del suolo del vicino, quella di porsi alla distanza minima consentita dal confine, deve rispettare tale scelta, e non può successivamente porre un corpo di fabbrica antistante alla costruzione già realizzata, modificando così la scelta originariamente effettuata.

1. Ved. Cass. 2 agosto 1990 n. 7747[R=W2AG907747], 26 giugno 1987 n. 5634[R=W26G875634], con riferimento alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località terremotate di cui al R.D. 1937 n. 2105. 2. Ved. Cass. 12 marzo 1994 n. 2391 R e 24 agosto 1990 n. 8673.[R=W24AG908673] 1a. e 2a. Ved. nota 1a. a Cass. II 20 ottobre 1994 n. 8573R.
C.c. artt. 873 e 875

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