Sent.C. Cass. 11/11/1994, n. 9409 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 11/11/1994, n. 9409

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1. Appalti oo.pp. - Controversie - Giurisdizione A.G.O. - Esercizio della facoltà di recesso della P.A. - Ininfluenza.
1. Le controversie nascenti dall'esecuzione di contratti di appalto di opere pubbliche, soggetti alla disciplina degli appalti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno alcuna incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della Pubblica amministrazione, anche quando si avvalga della facoltà, conferitale dalla legge, di recedere dal rapporto (nell'ipotesi, con apposito provvedimento di estromissione dell'appaltatore), spettando al giudice ordinario l'accertamento dei fatti legittimanti il recesso, il quale non comporta l'esplicazione di poteri pubblicistici.

1. Conf. Cass. 8 marzo 1993 n. 2756R e 4 gennaio 1993 n. 2R. Ved. anche Cass. 4 dicembre 1990 n. 11591 R 1a. Ved. note 1a. e 1b. a Cass. 28 ottobre 1994 n. 8918.R
L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, artt. 342, 343 e 345 R

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