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Sent.C. Cass. 04/10/1994, n. 8043

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Azione per eliminazione o riduzione del prezzo - Proponibilità alternativa - Proposizione dell'azione di riduzione - Determinazione della riduzione stessa - Criteri - Riferimento al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi - Ammissibilità.
1. In caso d'inadempimento dell'appaltatore che si concretizzi in vizi o in difformità dell'opera, il committente può chiedere, ai sensi dell'art. 1668 1° c., C.p.c., che gli uni e le altre siano eliminate a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito (salvo in entrambe le ipotesi il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore); quando sia proposta la sola azione di riduzione del prezzo dell'appalto, il giudice di merito, per determinare tale riduzione, deve impiegare criteri obiettivi, consistenti nel raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita; tuttavia, non è escluso che, in base a motivato apprezzamento, la differenza tra i predetti valori e rendimenti possa coincidere col costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità.

1. Ved. in particolare Cass. 14 marzo 1978 n. 1276.[R=W14M781276]
C.c. art. 1668

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