Sent.C. Cass. 30/08/1994, n. 7579 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 30/08/1994, n. 7579

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1. Danni a terzi - Responsabilità dell'Ente proprietario di una strada - Per maggior deflusso di acque nel fondo a valle conseguente alla costruzione di quella strada.
1. Nel caso in cui un fondo, a seguito della costruzione di una strada, subisca un aggravamento del naturale deflusso di acque dai fondi sovrastanti, l'Ente proprietario della strada, a norma dell'art. 2043 C.c., è tenuto a risarcire il proprietario dei danni derivanti dalla maggior quantità di acqua di scolo che si riversano a valle, senza che tale responsabilità possa trovare deroga con riguardo alle disposizioni dell'art. 1 nn. 3 e 4 T.U. 8 dicembre 1933 n. 1740, che sono volte a vietare le operazioni, che, impedendo il deflusso delle acque possano danneggiare la strada ed essere di ostacolo alla circolazione.

1. Ved. Cass. 22 aprile 1986 n. 2831 [R=W22A862831](Ove la costruzione di una strada alteri il deflusso delle acque e provochi danni alle colture di un fondo, il proprietario di questo ha diritto al risarcimento del danno), Cass. 17 giugno 1985 n. 3636[R=W17G853636] (La legge vieta di danneggiare la strada attraverso operazioni che tocchino il deflusso delle acque).
[C.c. artt. 913 , 2043 ; Legge sugli espropri, L. 25 giugno 1865 n. 2359 [R=L25G65]; Codice della strada, Testo unico R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740[R=RD174033]

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