Sent. C. Cass. pen. 24/01/1994, n. 201 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 24/01/1994, n. 201

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1. Edilizia ed urbanistica - Bellezze naturali - Attività edilizia - Abusi - Reato ex art. 1 sexies L. 1985 n. 431 - Ripristino dei luoghi - Natura di sanzione amministrativa - Patteggiamento - Ammissibilità.
1. L'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431, va disposto anche nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti; esso costituisce, infatti una sanzione sostanzialmente amministrativa che il giudice deve applicare con la sentenza di condanna o con quella, ad essa equiparata, resa in sede di patteggiamento; si tratta, peraltro, di un potere che il giudice ordinario esercita in via integrativa e sostitutiva rispetto alla competenza propria dell'Ente Regione o di quello territoriale delegato, sicché l'ordine stesso non va impartito ove sia intervenuta l'autorizzazione in sanatoria, la quale esclude l'applicabilità della riduzione in pristino o, se applicata, la rende inoperante ed ineseguibile.

1a. Ved. nota 1a. a Cass. 7 aprile 1994 n. 3292.R
L. 8 agosto 1985 n. 431, art. 1 sexies R

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