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Sent. C. Cass. 26/04/1994, n. 3939

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1. Geometra - Onorario - Per prestazioni di natura contabile per fini tributari, in favore di un'impresa - Diritto al compenso - Sussiste.
1. E' dovuto il compenso al geometra che esegue, in favore di un'impresa, prestazioni di natura contabile per fini tributari (dichiarazioni dei redditi, tenuta dei registri e contabilità I.V.A., conteggi per condono fiscale, liquidazione ilor, richieste certificati alla Camera di commercio ecc.) atteso che la legge non vieta ai geometri di eseguire prestazioni che non rientrano tra quelle indicate dal R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 se per stesse non sia richiesta una specifica qualificazione e che al geometra è espressamente conferito il potere di rappresentare il contribuente davanti alle Commissioni tributarie dall'art. 30 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, proprio in considerazione della sua specifica competenza in materia fiscale.


R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 ; D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, art. 30[R=DPR63672]

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