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Sent.C. Cass. 11/08/1992, n. 9483

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1. Professionisti - Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Differenza - Accertamento di fatto incensurabile in Cassazione.
1. Nelle controversie concernenti la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, è censurabile, in sede di legittimità, soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti applicati dal giudice del merito, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in cassazione, se correttamente motivato, la valutazione delle circostanze - fra le quali rientra, ancorché privo di efficacia vincolante, anche il nomen iuris adoperato dalle parti - ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.

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