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Sent. C. Cass. 20/01/1994, n. 473

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro di sostegno - Fondi a dislivello - Proprietario del fondo superiore - Onere di costruzione del muro di sostegno negli abitati ex art. 887 C.c. - Applicabilità ai fondi rustici - Condizione.
1. La disposizione dell'art. 887 C.c. che, per i fondi a dislivello negli abitati, pone sul proprietario del fondo superiore l'onere della costruzione e manutenzione del muro di sostegno, non si applica ai fondi rustici, in relazione ai quali, per il principio del neminem laedere, l'obbligo, per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento ricorre solo nel caso di concreto pericolo di franamenti o smottamenti verso il fondo inferiore.

1. Conf. Cass. 15 febbraio 1979 n. 996. [R=W15F79996] Ved. Cass. 27 agosto 1991 n. 9156.[R=W27AG919156]
C.c. artt. 887 e 2043

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