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Sent.C. Cass. 28/03/1994, n. 3023

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1. Professionisti - Responsabilità - Attenuazione ex art. 2236 C.c. - Presupposto - Sussistenza di problemi tecnici di particolare difficoltà - mancanza - Responsabilità secondo le regole ordinarie.
1. Al fine della responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale, che ha sempre per oggetto i soli errori tecnici, dovuti, cioè, a mancanza di cognizioni tecniche e/o di esperienza professionale, nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la legge (art. 2236 C.c.) prevede un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave, mentre, al di fuori di questa ipotesi, il professionista risponde, secondo le regole comuni (art. 1176 2° c. C.c.), anche per colpa lieve, tenendo presente che la diligenza media a lui richiesta è quella posta nell'esercizio della propria attività professionale da un professionista di preparazione ed attenzione media.

1. Ved. Cass. 18 giugno 1975 n. 2439[R=W18G752439] (Sulla disciplina dettata dall'art. 2236 C.c. in tema di responsabilità del prestatore d'opera).
C.c. artt. 1176, 2° c. e 2236

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