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Sent.C. Conti 27/01/1994, n. 40

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1. Direttore dei lavori - Appalto comunale oo.pp. - Ritardo di pagamenti ad appaltatore - Responsabilità D.L. - Giurisdizione C. Conti. 2. Direttore dei lavori - Appalto comunale oo.pp. - Ritardo di pagamenti ad appaltatore - Responsabilità D.L. - Prescrizione 5 anni ex art. 58 L. 142/1990 - Applicabilità di fatti pregressi - Limiti.
1. In un appalto comunale di opere pubbliche, l'incarico di direttore dei lavori comporta la investitura di competenze e attività di natura pubblica da svolgere nell'interesse dell'Amministrazione committente; ne consegue che tra questa e il libero professionista nominato direttore dei lavori viene ad instaurarsi un rapporto di servizio sufficiente ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti in caso di responsabilità amministrativa per il danno derivato al Comune dal ritardo con cui è stato disposto il pagamento delle spettanze alla ditta appaltatrice, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che il direttore dei lavori non abbia partecipato al giudizio promosso contro il Comune dalla ditta creditrice. 2. L'azione di responsabilità amministrativa contro un direttore dei lavori per il danno subìto da un Comune a seguito di ritardo nei pagamenti a favore di una ditta appaltatrice di opere pubbliche è soggetta a prescrizione quinquennale, a termini dell'art. 58 L. 8 giugno 1990 n. 142, ma per i fatti dannosi verificatisi anteriormente il termine quinquennale si applica dall'entrata in vigore della legge, salvo che non rimanga a decorrere un lasso di tempo inferiore a cinque anni, quale residua frazione del previgente termine decennale.


L. 8 giugno 1990 n. 142, art. 58[R=L14290,A=58]

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