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Sent. C. Conti 11/12/1995, n. 99

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1. Direttore dei lavori - Responsabilità - Giurisdizione Corte dei conti. 2. Direttore dei lavori - Responsabilità - Obbligo di diligenza - Fattispecie. 3. Direttore dei lavori - Responsabilità - Per negligenza e dolo dell'impresa. 4. Direttore dei lavori - Responsabilità - Prescrizione - Decorrenza.

1. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine a pregiudizi pubblici ricollegabili ad azioni od omissioni del Direttore dei lavori, in quanto quest'ultimo, a differenza dell'appaltatore, è legato alla Pubblica amministrazione da un contratto d'opera, che determina, per il funzionale e strutturale inserimento nella P.A., la sussistenza del rapporto di servizio, realizzando esso il collegamento tra l'ufficio tecnico dell'Amministrazione e l'impresa, alla quale impartisce ordini di servizio in esecuzione di disposizioni e istruzioni dell'ingegnere capo.

2. Se è vero che il Direttore dei lavori non deve necessariamente assicurare la presenza e l'assistenza giornaliera, è parimenti vero che la sua specifica attività deve essere diretta ad assicurare la direzione dei lavori a perfetta regola d'arte e in conformità dei progetti e dei contratti, cosicché egli, in rapporto allo stadio di sviluppo delle opere, deve opportunamente scegliere i momenti durante i quali essere o non presente; ne deriva che il Direttore dei lavori deve presenziare all'esecuzione di palificazioni sommerse, senza che egli possa addurre a suo discarico la mancanza di assistenti, potendo solo attenuarsi la sua responsabilità nell'ipotesi in cui la presenza di assistenti avrebbe sopperito alla sua assenza necessitata perché contemporaneamente impegnato in altro luogo.

3. Il dolo dell'impresa non esime da responsabilità il Direttore dei lavori e non interrompe il nesso eziologico tra danno e inadeguata sorveglianza quando l'opportuna vigilanza del direttore dei lavori avrebbe reso impossibile la frode.

4. La decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti del Direttore dei lavori deve essere necessariamente ancorata al procedimento di esecuzione delle opere pubbliche e quindi al momento in cui si definiscono i rapporti di dare e avere tra appaltatore e Pubblica amministrazione, ossia quando il collaudatore espone in forma particolareggiata le sue deduzioni anche in rapporto alle modifiche da introdursi nel conto finale e al credito liquido dell'appaltatore, poiché è da questo momento che possono emergere eventuali irregolarità nell'esecuzione dei lavori o la connotazione dannosa di indebiti acconti in eccedenza rispetto al saldo dovuto corrisposti all'impresa.

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